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Benvenuto nella sezione Energia dell’Ecosportello della conca ternana!

in questa sezione troverai utili informazioni sul tema dell’efficienza energetica, del risparmio e delle fonti rinnovabili. Nella barre laterali poi avrai modo di scegliere le categorie che più ti interessano.

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STUFE E CAMINETTI, CHIARIMENTI DALL’AGENZIA ENTRATE PER LA DETRAZIONE DEL 55%

Per ottenere il 55% di detrazione servno almeno 15 kW di potenza e un impianto di riscaldamento pre-esistente al momento dell’installazione del termocamino o della termostufa

Ne avevamo già parlato su questo post precedente, ma torniamo a parlare di termocamini e termostufe e della possibilità di accedere al 55% di detrazione fiscale per le spese fiscali di acquisto, di recente infatti una risoluzione dell’agenzia entrate che potete scaricare e visionare qui chiarisce ulteriormente le modalità per accedere alla detrazione del 55%.

Di seguito un articolo di sintesi sull’argomento:


Detrazioni fiscali 55%. L’Agenzia delle Entrate fa il punto della situazione su stufe e caminetti.

(Maria Antonietta Giffoni)

Quando sono fissi e hanno una potenza complessiva superiore o uguale a 15 kW possono essere considerati impianti di riscaldamento utili per ottenere la detrazione fiscale del 55%.

Con la risoluzione 215/E, l’Agenzia delle Entrate risponde alla richiesta di chiarimento di un contribuente che chiede di poter accedere alla detrazione fiscale del 55% per il risparmio energetico prevista dall’art. 1, commi 344, 345, 346, 347, 348 e 349 della Legge Finanziaria 2007. Le spese di cui chiede la detrazione riguardano “unicamente il miglioramento termico dell’involucro” di un edificio di proprietà del contribuente.
In base al comma 345, art. 1 della Finanziaria 2007, per ottenere la detrazione IRPEF del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici è necessario che l’edificio possieda già, prima degli interventi, un impianto di riscaldamento.
Il contribuente specifica che l’immobile di sua proprietà presenta un sistema di riscaldamento con tre camini ed una stufa con potenza complessiva superiore a 15 kW.
In base al punto 14 dell’Allegato A del Dlgs 311/2006 – il quale precisa che stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante e scaldacqua unifamiliari, se fissi,sono assimilabili agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW” – l’Agenzia delle Entrate dispone che il contribuente ha diritto alla agevolazione fiscale richiesta.
Nella stessa risoluzione, l’Agenzia delle Entrate specifica inoltre che la detrazione fiscale del 55% per gli interventi di risparmio energetico può essere riconosciuta anche a coloro che ristrutturano una casa classificata come “unità collabente”, e cioè dichiarata inagibile dopo un terremoto. Il fatto che l’edificio non sia più produttivo di reddito non esclude il riconoscimento della detrazione. Per fruire di quest’ultima è infatti necessario che l’edificio sia iscritto al catasto e che l’Ici (laddove dovuta) sia stata pagata regolarmente.

NIENTE A.Q.E. PER LA SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA CON CALDAIE A CONDENSAZIONE

Detrazione del 55% per le spese di sostituzione della caldaia con una a condensazione: dal 15 agosto niente AQE

Come già per finestre e pannelli solari, ora, con la legge 99/2009, anche per gli interventi di sostituzione della vecchia caldaia con una moderna a condensazione non sarà più necessario l’AQE (Attestato di qualificazione energetica), basta invece il modulo semplificato presente nel sito ENEA nella sezione dell’invio domande.

Di seguito la risposta dei tecnici ENEA a specifica domanda in merito:

Dal sito dell’ENEA:

Ho saputo che con la recente legge 99/2009 non è più richiesto l’attestato di qualificazione energetica per la sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione. Ma quali sono le modalità operative per potermi avvalere correttamente di questa semplificazione?

R – L’art. 31 della legge 99 del 23 luglio 2009, in vigore dal 15/8/09, abolisce l’obbligo di produrre l’AQE per coloro che intendono fruire della detrazione del 55% a valere sul comma 347 della Finanziaria 2007.
Al momento non ci sono ulteriori chiarimenti da parte del Ministero Sviluppo Economico su quali debbano essere, invece, i documenti da presentare e pertanto, in attesa di tali delucidazioni, similmente alle altre casistiche già previste dalla nostra faq 43, si ritiene che coloro che hanno ultimato i lavori prima del 15/8 siano tenuti a presentare sia l’allegato A che l’allegato E, mentre coloro che completeranno i lavori a partire dal 15/8 siano soggetti a compilare e ad inviare all’Enea il solo allegato E attraverso il sito di invio http://finanziaria2009.acs.enea.it.
Qualora questo non sia ancora strutturato in modo da permettere l’invio del solo allegato E o della documentazione che eventualmente dovesse essere richiesta dal Ministero, si ritiene che sia consentito l’invio tramite raccomandata semplice esclusivamente per i soggetti che possono avvalersi della nuova normativa relativa al comma 347.

BONUS 20% SU ELETTRODOMESTICI E MOBILI: CIRCOLARE DELL’AGENZIA ENTRATE

Con la Circolare n. 35/E del 16 luglio 2009, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla detrazione Irpef del 20% per l’acquisto di mobili, elettrodomestici, televisori e computer, prevista dal DL n. 5 del 10 febbraio 2009.

L’Agenzia ricorda che l’articolo 2 del DL 5/2009, convertito nella Legge 33/2009, introduce una detrazione del 20% delle spese, sostenute tra il 7 febbraio 2009 e il 31 dicembre 2009, per l’acquisto di mobili, elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+ (esclusi frigoriferi, congelatori e loro combinazione), computer e televisori. Per accedere alla detrazione è necessario avviare, o aver avviato a partire dal 1° luglio 2008, lavori di ristrutturazione di singole unità immobiliari residenziali, usufruendo della detrazione del 36%. I mobili e gli elettrodomestici agevolati devono essere finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Il tetto massimo della spesa agevolabile è fissato a 10.000 euro e l’importo massimo della detrazione è di 2.000 euro da ripartire in cinque quote annuali. L’importo massimo è riferito alla singola unità immobiliare oggetto di ristrutturazione, prescindendo dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa. Per l’acquisto dei beni agevolati il pagamento deve avvenire tramite bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
La detrazione è cumulabile con quella per la sostituzione di frigoriferi e congelatori e delle loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+, prevista dal comma 353 dell’articolo 1 della legge 296/2006 (Finanziaria 2007), come prorogata dal comma 20 dell’articolo 1 della legge 244/2007 (Finanziaria 2008). Quest’ultima detrazione è pari al 20% delle spese, documentate e sostenute entro il 31 dicembre 2010, fino ad un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio.
La detrazione è ancorata alla fruizione del beneficio fiscale del 36% (previsto dall’art. 1 della Legge 449/1997) relativamente, però, ai soli “interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su singole unità immobiliari residenziali iniziati a partire dal 1 luglio 2008, a fronte di spese sostenute dalla predetta data”. Ciò comporta – spiega la Circolare – che il contribuente che voglia fruire del nuovo beneficio fiscale, deve aver eseguito tutti gli adempimenti preliminari necessari alla fruizione della detrazione per le ristrutturazioni edilizie.
In particolare, deve aver inviato, anche prima dell’1° luglio 2008, al Centro Operativo di Pescara l’apposita comunicazione, indicando, nel riquadro riservato ai “Dati Relativi ai Lavori di Ristrutturazione”, come data di inizio lavori l’1 luglio 2008, o una data ad essa posteriore.
Come ulteriore requisito per la fruizione della detrazione, il legislatore richiede che il contribuente, dopo l’invio della comunicazione di inizio lavori, abbia effettivamente sostenuto spese di ristrutturazioni per le quali possa beneficiare della detrazione del 36%.
Avendo limitato la nuova detrazione “agli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su unità immobiliari residenziali” per i quali si gode della detrazione del 36%, il legislatore ha implicitamente escluso il beneficio nei casi di ristrutturazione di parti comuni degli edifici o di manutenzione ordinaria di singole unità immobiliari o di realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali. Inoltre, visto il riferimento alla Legge 449/1997, l’agevolazione non potrà essere fruita nell’ipotesi di acquisto dell’unità abitativa residenziale dall’impresa costruttrice che abbia provveduto alla ristrutturazione dell’immobile.
Pertanto la detrazione è collegata ai soli interventi, effettuati esclusivamente su unità immobiliari residenziali, relativi a:
- manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell’art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457;
- restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell’art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457;
- ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell’art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457.

Scarica la Circolare, clicca qui.

PUBBLICATE IN GAZZETTA UFFICIALE LE LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Pubblicate in Gazzetta le norme che definiscono modalità e requisiti della Certificazione Energetica degli edifici

Il 10 Luglio 2009 è stato pubblicato in G.U. il Decreto Ministeriale 26/6/09 contenente le “Linee Guida Nazionali per la Certificazione Energetica degli Edifici” (G.U. n. 158).
Le disposizioni contenute si applicano per le regioni e province autonome che non hanno ancora provveduto ad adottare propri strumenti di certificazione.

PRINCIPALI NOVITA’:

  • Nasce il Tavolo di confronto e coordinamento con la funzione di monitorare, migliorare, coordinare e integrare le attività nazionali sulla certificazione energetica degli edifici (Art. 5 comma 1)
  • Metodologie di calcolo per la Certificazione Energetica (All. A, punto 4 e 5)
  • Fabbisogno energetico estivo dell’involucro (All. A, punto 6)
  • Indicatori di Classe (fabbisogno energetico primario globale, per riscaldamento e per la produzione di acqua calda sanitaria) (All. A, punto 7)
  • Classificazione dei singoli appartamenti (All. A, punto 7.5)
  • Autodichiarazione di Classe G per edifici di superficie ridotta ed ad alto consumo (All. A, punto 9)
  • Classificazione nazionale (legato a ll’EPilim ovvero alla località e al rapporto S/V) (All. 4)
  • Nuovi schemi per ACE e AQE (All. 5, 6, 7)
  • Normativa tecnica di riferimento che sostitutisce l’allegato M del DLgs 192 (All. B)

Scarica il Decreto Ministeriale del 26 giugno 2009

Scarica gli Allegati

DDL SVILUPPO – NOVITA’ PER IL FOTOVOLTAICO

Riportiamo di seguito gli articoli con le principali novità introdotte nel recente DDL n. 1195-B approvato definitivamente riguardanti il settore fotovoltaico.


4. Per incentivare l’utilizzazione dell’energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili, i comuni con popolazione fino a 20.000 residenti possono usufruire del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta, secondo quanto stabilito dall’articolo 2, comma 150, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli impianti di cui sono proprietari di potenza non superiore a 200 kW, a copertura dei consumi di proprie utenze, senza tener conto dell’obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell’energia scambiata con la rete e fermo restando il pagamento degli oneri di rete.

5. Il Ministero della difesa, ai fini di quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 39, può usufruire per l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta secondo le modalità di cui al comma 4, anche per impianti di potenza superiore a 200 kW.

21. Allo scopo di promuovere l’utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia e di incentivare la costruzione di impianti fotovoltaici, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e delle relative disposizioni di attuazione, i comuni possono destinare aree appartenenti al proprio patrimonio disponibile alla realizzazione degli impianti per l’erogazione in «conto energia» e dei servizi di «scambio sul posto» dell’energia elettrica prodotta, da cedere a privati cittadini che intendono accedere agli incentivi in «conto energia» e sottoscrivere contratti di scambio energetico con il gestore della rete.

42. All’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell’autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto».

Link al testo integrale del disegno di legge – clicca qui.


AGENZIA ENTRATE – PRONTO IL MODELLO PER IL 55%

Approvato il modello dell’Agenzia delle Entrate per i lavori di riqualificazione energetica

Finalmente pronto il modulo per il comunicato all’agenzia dell’entrate previsto dal Decreto Legge 185/2008.
Il modello, come riporta il Decreto, “deve essere utilizzato per comunicare le spese sostenute a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 e non è necessario qualora i lavori siano iniziati e conclusi nel medesimo periodo di imposta.
Per i lavori terminati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e la data di pubblicazione del presente provvedimento, i dati richiesti sono trasmessi dall’ENEA all’Agenzia dell’Entrate entro il 30 settembre 2009″.

Scarica i documenti:

Provvedimento

Modulo

Istruzioni

Per maggiori informazioni:
http://www.agenziaentrate.it

E’ inoltre attivo il nuovo sito Enea per l’invio della documentazione tecnica: http://finanziaria2009.acs.enea.it/

Il modello – spiega l’Agenzia – deve essere utilizzato:
- per comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati, con riferimento ai soli lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta;
- per comunicare le spese sostenute nel 2009 e negli anni successivi.
Pertanto, le prime comunicazioni dovranno essere inviate all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, direttamente dai soggetti interessati o tramite gli intermediari abilitati, entro il 31 marzo 2010, indicando le spese sostenute nel 2009, qualora i lavori non siano già terminati entro il 31 dicembre 2009. Per gli interventi i cui lavori proseguono in più periodi d’imposta, deve essere presentato un modello per ciascun periodo d’imposta.
La comunicazione non dovrà essere inviata in caso di lavori iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta, né per i periodi d’imposta in cui non sono state sostenute spese. I soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, devono inviare la comunicazione entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese.
I contribuenti che intendono avvalersi della detrazione devono in ogni caso continuare ad inviare all’ENEA, attraverso il sito internet http://finanziaria2009.acs.enea.it/, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, i dati indicati nel DM 19 febbraio 2007.
Il provvedimento delle Entrate disciplina anche termini e modalità di comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati in possesso dell’ENEA. Entro l’ultimo giorno del mese successivo al ricevimento della comunicazione di fine lavori, l’Enea trasmette per via telematica all’Agenzia delle Entrate i seguenti dati, in proprio possesso ai sensi del DM 19 febbraio 2007:
a) dati identificativi del soggetto dichiarante;
b) dati identificativi dell’immobile oggetto degli interventi;
c) interventi eseguiti sull’immobile secondo le tipologie previste dall’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 296/2006 (Finanziaria 2007);
d) data inizio lavori;
e) data fine lavori;
f) risparmio annuo di energia in fonti primarie previsto per gli interventi;
g) costo degli interventi di riqualificazione energetica al netto delle spese professionali;
h) ammontare delle spese per le quali si ha diritto a fruire della detrazione d’imposta;
i) costo delle spese professionali, ove previsto;
j) dati identificativi del tecnico abilitato che ha rilasciato l’attestato di certificazione o di qualificazione energetica, ove previsto.
Qualora siano stati effettuati diversi interventi sullo stesso immobile, i dati di cui alle lettere da f) a i) devono essere specificati in relazione a ciascuna delle tipologie di intervento individuate nella comunicazione.
Per i lavori terminati tra il 1° gennaio 2009 e la data di pubblicazione del presente provvedimento, tutti i dati sono trasmessi dall’ENEA all’Agenzia delle Entrate, con le stesse modalità, entro il 30 settembre 2009.
Mancano ancora le modifiche al DM 19 febbraio 2007 che semplificheranno le procedure e gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti.

PROROGATO AL 30 GIUGNO IL TEMPO PER CHIEDERE IL BONUS ELETTRICO

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha prorogato i termini per la richiesta del bonus elettrico al 30 giugno 2009.

Il Ministro dello Sviluppo economico Claudio Scajola ha dichiarato che si è reso necessaria per consentire di fare domanda a tutte le famiglie che hanno i requisiti per accedere a questo beneficio particolarmente importante nell’attuale momento di difficoltà economiche.

La proroga di due mesi, dal 30 aprile al 30 giugno, è stata disposta dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, d’intesa con il Ministero dello Sviluppo economico. Tutti coloro che faranno domanda entro il 30 giugno avranno diritto al bonus retroattivo dal gennaio 2008 oltre che per i prossimi 12 mesi, mentre coloro che faranno domanda dopo il 30 giugno avranno diritto al bonus solo per i 12 mesi successivi. Si stima che al bonus, da 58 a 130 euro l’anno per le famiglie in condizioni di disagio economico e di 150 euro per i malati che hanno bisogno di macchine elettromedicali, abbiano diritto da 4 a 5 milioni di famiglie disagiate e numerose. Le famiglie che hanno sinora completato l’iter di domanda sono circa 500 mila.

NUOVA GUIDA GSE ALL’INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA

Fotovoltaico: Nuova Edizione della Guida del GSE all’integrazione architettonica negli edifici

Il documento (scarica il pdf) rappresenta un completo supporto tecnico-operativo per tutti gli operatori del settore che consente di individuare correttamente la tipologia di intervento che può ricevere il riconoscimento di integrazione architettonica parziale oppure totale secondo quanto previsto dal Decreto 19 febbraio 2007.
Il lavoro, inoltre, si propone di mostrare, con una vasta gamma di immagini, come la tecnologia fotovoltaica possa validamente armonizzarsi nei nostri panorami urbani ed extraurbani rispettandone gli equilibri estetici e architettonici.
Con questa nuova edizione il GSE intende sottolineare che, per ottenere il premio per l’integrazione architettonica di moduli fotovoltaici su pergole, pensiline, tettoie, serre ed ogni altro manufatto, l’impianto deve presentare caratteristiche sostanzialmente diverse dagli impianti a terra, remunerati con apposita tariffa. A tal fine ha ritenuto opportuno caratterizzare alcune tipologie e manufatti architettonici, nonché fornire indicazioni circa le modalità di integrazione dei moduli necessarie per il riconoscimento dell’integrazione architettonica dell’installazione.

DETRAZIONI 55% PER L’ANNO 2009

Dal 30 aprile sarà online la sezione per l’invio della documentazione nel sito dell’ENEA

Sarà online il 30 aprile 2009 il nuovo sito ENEA per l’invio della documentazione relativa alla detrazione del 55% per coloro che hanno ultimato i lavori nel 2009.
È quanto fa sapere l’Enea con un avviso pubblicato sul proprio sito (http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/) ricordando che si attende la pubblicazione delle nuove disposizioni dell’Agenzia delle Entrate, che dovrebbero modificare alcune procedure per avvalersi della detrazione fiscale del 55%.
Inoltre, l’Enea informa che “solo coloro a cui scadono i 90 giorni dal termine dei lavori entro il 30 aprile 2009, possono inviare la loro documentazione per raccomandata semplice all’indirizzo: ENEA, Dip. ACS, via Anguillarese 301, 00123 Roma, specificando sulla busta come riferimento “Riqualificazione energetica – Anno 2009”. Gli unici documenti che devono essere inviati sono l’Attestato di Qualificazione Energetica (allegato A al “decreto edifici”) e la Scheda informativa (allegato E) o, in alternativa ai precedenti, la Scheda informativa semplificata (allegato F).”
Si tratta, quindi, dei lavori terminati entro gennaio 2009. Ricordiamo infatti la documentazione deve essere inviata entro il termine perentorio di 90 giorni dal termine dei lavori; l’applicazione web dell’ENEA accetta quindi i documenti relativi agli interventi terminati nel 2008.
“A tutti gli altri viene chiesto di attendere la pubblicazione del nuovo sito” conclude l’avviso Enea. Per gli interventi ultimati entro gennaio 2009 è invece indicata la trasmissione per raccomandata semplice.
Ricordiamo che è scaduto da circa un mese il termine entro cui l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto emanare il provvedimento contenente il modello per la comunicazione e le modifiche al DM 19 febbraio 2007, come previsto dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009 di conversione del DL 185/2008 anticrisi.
Il 4 marzo scorso l’Uncsaal (Unione nazionale costruttori serramenti alluminio acciaio e leghe) aveva sollecitato l’Agenzia delle Entrate all’emanazione del provvedimento senza il quale il settore dei serramenti, già colpito dalla crisi economica, vede aggravarsi la sua situazione a causa dell’incertezza normativa, rischiando un blocco definitivo, con ricadute sui livelli occupazionali.
Il 13 marzo l’Agenzia ha risposto assicurando di stare per ultimare il provvedimento e ha fatto presente che, fino all’emanazione dei provvedimenti di attuazione, “continuano ad essere richiesti gli stessi adempimenti previsti anteriormente all’entrata in vigore del decreto anticrisi, senza alcun pregiudizio per i lavori concernenti gli interventi di riqualificazione energetica in corso durante tale periodo”. L’Agenzia ha infine precisato che il provvedimento che si appresta ad emanare disciplinerà specificamente la fase transitoria, nel rispetto dei principi sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente.


LE DETRAZIONI 20% PER ACQUISTO ELETTRODOMESTICI

Ma solo per chi fa ristrutturazioni con DIA

10/04/2009 – E’ Divenuto legge il DL Incentivi 5/2009.
Confermata dunque la detrazione Irpef del 20% per l’acquisto di mobili, elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, computer e televisori. Dal testo è stato eliminato il riferimento all’alta efficienza energetica sostituendolo con una definizione che consente l’individuazione dei beni agevolati. L’acquisto può essere effettuato in qualunque momento, ma il pagamento deve avvenire con bonifico bancario o postale dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009.
Per usufruire della detrazione l’immobile da arredare deve essere stato oggetto di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria o risanamento conservativo agevolabili con il bonus del 36% . Gli interventi devono quindi essere iniziati a partire dal primo luglio 2008, fa fede la data di inizio lavori indicata nella comunicazione al Centro operativo di Pescara. Il bonus fiscale sarà ripartito in cinque anni e calcolato su un importo massimo di 10 mila euro.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 di ieri 11 febbraio, il DL n. 5 del 10 febbraio 2009 recante “Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi” che, all’articolo 2, introduce una detrazione Irpef del 20% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici.
Rispetto alla versione licenziata dal Consiglio dei Ministri il 6 febbraio scorso, il testo pubblicato in Gazzetta presenta alcune novità: le spese sono detraibili in cinque anni anziché in dieci, gli elettrodomestici devono essere ad alta efficienza energetica e tra gli oggetti agevolabili ci sono anche computer e televisori.
Le condizioni per usufruire dello sconto fiscale:
Per accedere alla detrazione è necessario che il contribuente avvii, o abbia avviato a partire dal 1° luglio 2008, lavori di recupero del patrimonio edilizio su singole unità immobiliari residenziali, esclusi quindi i lavori sulle parti comuni condominiali, usufruendo della detrazione del 36% (art. 1 della legge 449/1997). Come data di inizio lavori occorre considerare quella in cui è stata sostenuta la prima spesa per i lavori di ristrutturazione.
Spese detraibili e tetti massimi
È detraibile il 20% delle spese documentate, sostenute tra il 7 febbraio 2009 e il 31 dicembre 2009, per l’acquisto di mobili, elettrodomestici, computer e televisori, destinati all’arredo dell’immobile oggetto della ristrutturazione; il tetto massimo della spesa agevolabile è fissato a 10.000 euro, di conseguenza l’importo massimo della detrazione è di 2.000 euro da ripartire in cinque quote annuali da 400 euro ciascuna. È necessario che le spese siano effettuate con le stesse modalità previste per le ristrutturazioni, quindi con bonifico bancario o postale.
Cumulabilità dell’incentivo
Il bonus è cumulabile con la detrazione per la sostituzione di frigoriferi e congelatori prevista dall’art. 1, comma 353, della Finanziaria 2007 e prorogata dalla Finanziaria 2008.