DDL SVILUPPO – NOVITA’ PER IL FOTOVOLTAICO

Per incentivare l’utilizzazione dell’energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili, i comuni con popolazione fino a 20.000 residenti possono usufruire del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta, secondo quanto stabilito dall’articolo 2, comma 150, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli impianti di cui sono proprietari di potenza non superiore a 200 kW, a copertura dei consumi di proprie utenze, senza tener conto dell’obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell’energia scambiata con la rete e fermo restando il pagamento degli oneri di rete.

SCAMBIO SUL POSTO – PASSA TUTTO AL GSE, ECCO PERCHE’

Prima lo scambio sul posto (non il conto energia, ma lo scambio per valutare il risparmio in bolletta) veniva gestito tra utente e società di distribuzione (ENEL, ACEA etc.), ma dal 2009 l’utente dovrà vedersela solo con il GSE in questa maniera potrà senza problemi scegliere di cambiare fornitore di energia elettrica beneficiando della liberalizzazione del mercato elettrico, ecco di seguito la nota ufficiale del GSE.

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